Riportiamo le principali modifiche introdotte dalla normativa chiamata “Collegato Lavoro”, che interviene a regolare diverse materie sia per i lavoratori che per le aziende come smartworking, periodo di prova, dimissioni, lavoro somministrato.
L’11 dicembre 2024 è entrato in vigore il Disegno di Legge n. 1532-bis, detto anche “Collegato Lavoro”. Entrando nel merito delle principali novità introdotte rispetto al precedente impianto normativo, il primo articolo riforma la disciplina in materia di sorveglianza sanitaria, mentre nel sesto articolo è stata introdotta la possibilità per il lavoratore in cassa integrazione di svolgere attività di lavoro in forma subordinata o autonoma, previa comunicazione all’INPS l’inizio della nuova attività con il conseguente decadimento del diritto, da parte dello stesso, di percepire il trattamento di integrazione salariale.
Lavoro somministrato: cosa cambia?
Per quanto riguarda, invece, la disciplina inerente il lavoro somministrato, se ne occupa l’articolo 10 con l’esclusione dei limiti in capo alla possibilità di somministrazione di lavoro a tempo determinato (oggi il limite era al 30% della forza lavoro assunta a tempo indeterminato) i quali potranno essere utilizzati, dall’azienda committente e dalle agenzie per il lavoro e che hanno assunto a tempo indeterminato il lavoratore, per un periodo superiore ai 24 mesi. È poi previsto l’esonero del limite di utilizzo al 30% per i soggetti in mobilità, i disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e i cosiddetti “lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati” assunti a tempo determinato, in un’ottica di maggiore tutela nei confronti di queste categorie.

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La riforma del periodo di prova, dello smart working e delle dimissioni
Sono state introdotte delle modifiche sostanziali anche al periodo di prova (articolo 13) che, per i rapporti di lavoro a tempo determinato, viene fissato in un giorno di effettiva prestazione ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del contratto di lavoro. In qualsiasi caso, questo periodo non può essere inferiore a 2 giorni e inferiore a 15 giorni per contratti di durata superiore a 6 mesi, e non può essere inferiore a 2 giorni e superiore a 30 giorni con contratti di durata superiore ai sei mesi e inferiore a 12 mesi.
Proseguendo con lo smart working (articolo 14), il datore di lavoro è obbligato a comunicare in via telematica al Ministero del Lavoro i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di fine delle prestazioni di lavoro svolte in modalità agile. In tema di dimissioni, (articolo 19), viene disposto dal legislatore che in caso di assenza ingiustificata del lavoratore che si protrae per più di 15 giorni ciò sia motivo sufficiente alla risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore, salvo che questi dimostri l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di non poter comunicare i motivi che giustificano l’assenza fatto salvo l’obbligo, da parte del datore, di comunicare all’Ispettorato del lavoro l’assenza al fine di verificare la veridicità della comunicazione. L’obiettivo è quello di limitare, se non di debellare, il ricorso alla Naspi (indennità di disoccupazione) da parte di lavoratori che, assenti senza giustificato motivo, vengono licenziati dall’azienda.
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